Ordinanza n. 213 del 2023

ORDINANZA N. 213

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA

Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, promosso dal Giudice di pace di Forlì nel procedimento vertente tra E. A. e la Prefettura di Forlì-Cesena, con ordinanza del 16 dicembre 2022, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023.


Ritenuto che con ordinanza del 16 dicembre 2022, il Giudice di pace di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria automatica della revoca della patente di guida a carico di chi abbia la custodia di un veicolo messo in circolazione benché sottoposto a sequestro;

che il rimettente è investito di un giudizio di opposizione a una ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Forlì-Cesena con cui, oltre alla sanzione pecuniaria, era stata irrogata quella amministrativa accessoria della revoca della patente ed era stato disposto il trasferimento in proprietà del veicolo ad uno dei soggetti individuati dall’art. 214-bis cod. strada, nei confronti di un soggetto che si era messo alla guida di un veicolo, di cui aveva la custodia, sebbene sottoposto a sequestro amministrativo per la violazione dell’art. 193, comma 2, cod. strada;

che, premessa la rilevanza della questione ai fini della decisione della controversia, il giudice a quo, quanto alla non manifesta infondatezza, osserva che la finalità della sanzione accessoria della revoca della patente risiede nella tutela dell’osservanza degli obblighi del custode al quale è affidato il veicolo sequestrato e che tale misura risulta eccessivamente afflittiva rispetto all’effettiva offensività della fattispecie sanzionata, sia con riferimento ad altre condotte per le quali è prevista la stessa sanzione, e che si presentano, almeno in astratto, molto più gravi per il pericolo che ne deriva alla sicurezza della circolazione e all’incolumità dell’individuo – quale ad esempio l’ipotesi di cui al comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada – sia in considerazione della sua applicazione automatica, che non ne consentirebbe una graduazione sulla base di una valutazione in concreto della condotta del trasgressore;

che, mentre nella fattispecie del rifiuto di assumere la custodia di cui al comma 5 dello stesso art. 213 cod. strada è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, la norma censurata prevederebbe l’applicazione automatica di una sanzione accessoria per condotte eterogenee, connotate da diverso disvalore, sebbene il principio di uguaglianza imponga di trattare in modo diverso condotte o situazioni differenti;

che il rimettente, richiamati i principi già espressi da questa Corte con la sentenza n. 88 del 2019, in riferimento all’art. 222, comma 2, cod. strada, ritiene la disposizione censurata irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, o, in alternativa, nella parte in cui non prevede il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravità del caso concreto, la sospensione della patente di guida;

che, con atto depositato il 28 febbraio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio, chiedendo che la questione, già decisa da questa Corte con sentenza n. 246 del 2022, sia dichiarata inammissibile per carenza di oggetto.

Considerato che con la sentenza n. 246 del 2022, depositata il 9 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2022, due giorni prima del deposito dell’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 213, comma 8, cod. strada, come modificato dall’art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui dispone che «[s]i applica», anziché «[p]uò essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente;

che, per effetto della suddetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione censurata è già stata modificata, al momento del deposito dell’ordinanza di rimessione, in senso conforme al petitum del rimettente;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale risulta essere priva di oggetto e va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (ex multis, ordinanze n. 86 del 2023, n. 204, n. 172, n. 116 e n. 102 del 2022, n. 206, n. 192 e n. 184 del 2021, n. 125 del 2020).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Forlì, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2023